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Segreteria Unità pastorale

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Contatti

Via F.lli Lodrone, 2 - 25062 Concesio (BS)

351 626 6814

ORARI DI APERTURA

Lunedì        16.30-18.30
Martedì      10.00-12.00
Mercoledì  10.00-12.00
Giovedì      10.00-12.00
Venerdì      10.00-12.00

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Rilascio certificati ecclesiastici

L’ufficio segreteria rilascia i seguenti certificati:

  • certificato di battesimo per uso matrimonio
  • certificato di battesimo per altri usi (iscrizioni catechismo, scolastiche, universitarie, ecc.)
  • certificato di cresima per uso matrimonio

I certificati saranno rilasciati nel più breve tempo possibile dalla richiesta e non saranno inviati via mail, ma dovranno essere ritirati di persona, o mediante persona munita di apposita delega, unitamente a copia di un Documento d’identità, in corso di validità, del delegante.

Per urgenze chiamare il tel. 351 626 6814

Per chiedere i certificatidi Battesimo e di Cresima compilare il seguente form di contatto:

 

    Parrocchia di rilascio del certificato:*





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    Attestato di idoneità per l’incarico di padrino/madrina
    di Battesimo o Cresima

    Secondo le disposizioni della Diocesi di Brescia, non è consentito il rilascio di certificazioni, da parte dei parroci, che attestino i requisiti per l’incarico di padrino o madrina di battesimo o cresima.

    Presso la segreteria e su questo sito è disponibile un modulo di autocertificazione dell’idoneità che l’interessato può presentare al parroco della parrocchia dove verrà celebrato il sacramento.

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    Battesimo

    Prima della celebrazione di un Battesimo, i genitori sono invitati ad avere uno o più incontri informativi.

    Per prendere un appuntamento, scrivere a: up@concesiopaolovi.it indicando anche un recapito telefonico.

    Documentazione di base necessaria:

    • Domanda per il battesimo (da richiedere presso la Segreteria)
    • Attestato di idoneità del padrino o della madrina (Modulo di autocertificazione)

    Altra documentazione specifica verrà eventuamente richiesta al momento degli incontri informativi. 

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    Matrimonio

    I fidanzati sono invitati ad avere uno o più incontri informativi e per l’istruttoria pre-matrimoniale, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Parroco o dalla segreteria.

    Per prendere un appuntamento, scrivere a: up@concesiopaolovi.it indicando anche un recapito telefonico

    Documentazione di base necessaria:

    • attestato di partecipazione al corso prematrimoniale
    • documento di identità
    • certificato contestuale di cittadinanza, residenza, stato civile (NO autocertificazione)
    • certificato di battesimo per uso matrimonio
    •  certificato di cresima per uso matrimonio

    N.B.: I certificati hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio e devono essere consegnati in originale.

    Altra documentazione verrà eventualmente richiesta durante gli incontri formativi e/o l’istruttoria pre-matrimoniale.

    La pratica matrimoniale può essere istruita dal Parroco della parrocchia dove l’uno o l’altro dei fidanzati ha il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese*.

    Significato di domicilio, quasi-domicilio e dimora

    Can. 102 – § 1. Il domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l’intenzione di rimanervi in perpetuo se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta per cinque anni completi. § 2. Il quasi-domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l’intenzione di rimanervi almeno per tre mesi se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta effettivamente per tre mesi. § 3. Il domicilio o il quasi-domicilio nel territorio di una parrocchia è detto parrocchiale; nel territorio di una diocesi, anche se non in una parrocchia, diocesano

    L’istruttoria matrimoniale richiede – in via ordinaria – dai 4 ai 6 mesi.

    È consentita la presenza di uno o massimo due testimoni per ogni fidanzato.

    Le celebrazioni del matrimonio possono essere effettuate ordinariamente – per quanto riguarda la nostra Unità pastorale – presso le rispettive chiese parrocchiali*; qualora, i nubendi desiderassero sposarsi in un’altra chiesa dell’Unità pastorale, è necessario chiedere ed ottenere il permesso del Parroco.

    Specificazione sul luogo in cui celebrare il matrimonio.

    Can. 1115 – I matrimoni siano celebrati nella parrocchia in cui l’una o l’altra parte contraente ha il domicilio o il quasi-domicilio o la dimora protratta per un mese, oppure, se si tratta di girovaghi, nella parrocchia in cui dimorano attualmente; con il permesso del proprio Ordinario o del proprio parroco, il matrimonio può essere celebrato altrove.

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    Eucaristia alle persone inferme o malate

    Le persone inferme o malate possono chiedere di ricevere l’Eucaristia presso la propria abitazione. Il parroco invierà un sacerdote, un diacono o un ministro straordinario dell’Eucaristia.

    Per fare richiesta rivolgersi al parroco oppure scrivere a: up@concesiopaolovi.it (indicando un recapito telefonico).

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    Unzione degli Infermi

    Le persone che intendono ricevere l’Unzione degli Infermi possono chiedere l’amministrazione di questo sacramento presso la propria abitazione. Il parroco
    stesso, o un sacerdote da lui incaricato, provvederà alla sua celebrazione.

    Per fare richiesta, rivolgersi al parroco, oppure scrivere a up@concesiopaolovi.it (indicando un recapito telefonico).

    Per verificare se il richiedente soddisfa le condizioni per ricevere l’Unzione degli Infermi, si invita anche a leggere quanto di seguito, cliccando sul seguente menù a tendina.

    L’Unzione degli Infermi, Sacramento della speranza

    Con l’Anno Santo 2025, indetto con l’invito all’accoglimento della virtù teologale della speranza, siamo stati chiamati a professare la nostra fede nella nostra unica speranza, che è il nostro unico Salvatore, il Signore Gesù Cristo. La virtù cristiana della speranza, pertanto, non delude perché è fondata nella roccia di Cristo: la confessione del Suo Nome ci dona la Sua Salvezza, e Pietro, con i suoi Successori, confermando i fratelli nella fede, aprono loro questa porta verso la speranza.

    Ed è proprio per questa speranza di salvezza che il Signore ha affidato alla Chiesa la Parola di Dio ed i Sacramenti, quali beni spirituali che i pastori amministrano ai fedeli (cfr. Lumen Gentium n. 37).

    Tra i sette sacramenti, ricordiamo in particolare l’Unzione degli Infermi. 

    Il dono dell’Unzione degli Infermi

    Il Sacramento dell’Unzione degli Infermi è il dono del Signore Gesù per i battezzati colpiti da malattie gravi o indeboliti dalla vecchiaia: la «Chiesa apostolica conosce […, ndr] un rito specifico in favore degli infermi, attestato da san Giacomo: “Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e, se ha commesso peccati, gli saranno perdonati” (Gc 5,14-15). La Tradizione ha riconosciuto in questo rito uno dei sette sacramenti della Chiesa» (Catechismo della Chiesa cattolica – CCC, n. 1510).

    Nell’Antico Testamento, la malattia veniva interpretata come un segno del limite umano e, talvolta, una conseguenza del peccato. Tuttavia, i profeti hanno anche intravisto in essa un valore redentivo (cfr. Compendio CCC n. 313). Con la venuta di Cristo, il significato della sofferenza viene trasfigurato; Gesù stesso si presenta come il medico delle anime e dei corpi, compiendo guarigioni che prefigurano la redenzione definitiva: la sua compassione verso gli infermi non è solo un segno del Regno di Dio, ma anche un invito a unire le proprie sofferenze alla sua Passione, rendendole fonte di grazia: «la vittoria definitiva sulla malattia e sul male morale non è data da interventi miracolosi che li fanno scomparire, bensì dal mistero della Pasqua, un passaggio che conduce dalla passione e morte alla vita nuova della risurrezione» (B. F. Pighin, I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica, Marcianum 2020, p. 283).

    Il Concilio di Trento definì questo sacramento con il termine “estrema unzione”, cosicché nei secoli successivi se ne comprese sempre più solo il significato di sacramento per coloro che si trovavano in agonia. Tuttavia, il Concilio Vaticano II, cambiandone il nome in “Unzione degli Infermi”, ne ha evidenziato la funzione non solo per i moribondi: «il tempo opportuno per riceverlo ha certamente già inizio quando il fedele, per indebolimento fisico o per vecchiaia, incomincia ad essere in pericolo di morte» (Sacrosanctum Concilium, n. 73). 

    Chi può ricevere l’Unzione?

    Ed infatti, il Codice di Diritto Canonico del 1983 ha confermato questa impostazione: l’«unzione degli infermi, con la quale la Chiesa raccomanda al Signore sofferente e glorificato i fedeli pericolosamente infermi affinché li sollevi e li salvi, viene conferita ungendoli con olio e pronunciando le parole stabilite nei libri liturgici» (can. 998). Bisogna quindi constatare il pericolo di vita per malattia o vecchiaia, almeno nella fase iniziale (can. 1004, §1). Il Rituale offre due esempi chiarificatori: prima di un’operazione chirurgica «quando motivo dell’operazione è un male pericoloso» (n. 10), oppure agli anziani «per l’indebolimento accentuato delle loro forze» (n. 11), seppur non malati.

    Quindi, non è il pericolo di un probabile esito mortale entro breve tempo a causa della malattia (per il quale c’è il Viatico, seppure possa venire unito all’Unzione degli Infermi, se è il caso), né una malattia non grave con prospettiva certa di guarigione. Ciò ha posto in evidenza il dovere di evitare due estremi: da un lato, la limitazione dell’amministrazione del sacramento ai soli moribondi, e dall’altro il conferimento generalizzato a persone appena entrate a far parte della “terza età”, in questi tempi sempre più prolungata (cfr. F. B. Pighin, I sacramenti, p. 285).

    Il sacramento va quindi richiesto dal fedele battezzato cattolico, che si trovi nella descritta condizione di pericolo, che intende riceverlo, che abbia l’uso della ragione e che sia ben disposto a riceverlo. Pertanto, la celebrazione di questo Sacramento deve essere possibilmente preceduta dalla confessione individuale del malato (Compendio CCC n. 316).

    Caso particolare è se il fedele ha perso conoscenza e non possa perciò richiederlo: se si può presumere che avrebbe voluto riceverlo (almeno implicitamente e salvo prova contraria), il sacerdote può comunque amministrarlo (cann. 1005 e 1006).

    Il rito essenziale e il ministro del Sacramento

    Il rito dell’Unzione degli Infermi prevede l’unzione della fronte e delle mani con olio benedetto, accompagnata dalle parole stabilite nel Rituale; ciò viene compiuto dal solo sacerdote, unico ministro per la valida celebrazione del sacramento (can. 1003 §1). Si deve usare l’olio vegetale benedetto dal vescovo durante la Messa crismale del Giovedì Santo (a parte i casi di necessità).

    Quali sono gli effetti di questo Sacramento?

    «Esso conferisce una grazia particolare, che unisce più intimamente il malato alla Passione di Cristo, per il suo bene e per quello di tutta la Chiesa, donandogli conforto, pace, coraggio» (Compendio CCC, n. 319). Se il malato non ha potuto confessarsi (non perché non abbia voglia o tempo, o non si sia organizzato opportunamente per confessarsi, ma, perché non può oggettivamente, come, ad esempio, nello stato di incoscienza), tra gli effetti vi è anche il perdono dei peccati. «Questo Sacramento consente talvolta, se Dio lo vuole, anche il recupero della salute fisica. In ogni caso, questa Unzione prepara il malato al passaggio nella Casa del Padre» (Compendio CCC, n. 319).

    Conclusione

    L’Unzione degli Infermi è un dono che manifesta la vicinanza del nostro Salvatore e Redentore nei momenti difficili della vita. Si ricordi, a proposito, l’insegnamento del Papa: «Parlare della fede spesso comporta parlare anche di prove dolorose, ma appunto in esse san Paolo vede l’annuncio più convincente del Vangelo, perché è nella debolezza e nella sofferenza che emerge e si scopre la potenza di Dio che supera la nostra debolezza e la nostra sofferenza. […, ndr] Il cristiano sa che la sofferenza non può essere eliminata, ma può ricevere un senso, può diventare atto di amore, affidamento alle mani di Dio che non ci abbandona e, in questo modo, essere una tappa di crescita della fede e dell’amore» (Francesco PP, Lumen fidei, n. 56).

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    Messe in suffragio dei defunti

    Prima o dopo la celebrazione delle Ss. Messe, è possibile comunicare in sagrestia i nominativi dei defunti per i quali celebrare le messe in suffragio, oppure le intenzioni particolari per cui si chiede la celebrazione della messa.

    “I fedeli che danno l’offerta perché la messa venga applicata secondo la loro intenzione contribuiscono al bene della Chiesa e, mediante tale offerta, partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere”. (Can. 946 C.I.C.)

    Ne segue che l’offerta per l’intenzione della messa:

    • non monopolizza la messa, ma produce frutti che vanno a beneficio (oltre che della finalità particolare per la quale il celebrante applica l’intenzione della Messa), di tutta la Chiesa, di tutti i fedeli sia vivi che defunti, di tutti coloro che partecipano alla celebrazione e del sacerdote che celebra;
    • deve essere accompagnata da un intenso senso religioso ed ecclesiale da parte dell’offerente e dal suo desiderio di partecipare attivamente alla celebrazione di quella messa.

    Perché si fa celebrare la S. Messa per i defunti oppure per un’intenzione particolare?

    A riguardo dell’Eucaristia, Gesù dice anche: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno […]. Chi mangia la mia Carne e beve il mio Sangue ha la vita eterna, […] dimora in me e io in lui» (Gv 6,51.54.56)

    «Quando Gesù Cristo ha istituito l’Eucaristia? L’ha istituita il Giovedì Santo, “la notte in cui veniva tradito” (1 Cor 11,23), mentre celebrava con i suoi Apostoli l’Ultima Cena» (Compendio del Catechismo della Chiesa cattolica n. 272)

    «Come l’ha istituita? Dopo aver radunato i suoi Apostoli nel Cenacolo, Gesù prese nelle sue mani il pane, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Prendete e mangiatene tutti: questo è il mio corpo offerto per voi”. Poi prese nelle sue mani il calice del vino e disse loro: “Prendete e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me”» (Compendio del Catechismo della Chiesa cattolica n. 273)

    «Come viene chiamato questo Sacramento? L’insondabile ricchezza di questo Sacramento si esprime con diversi nomi, che evocano suoi aspetti particolari. I più comuni sono: Eucaristia, Santa Messa, Cena del Signore, Frazione del pane, Celebrazione eucaristica, Memoriale della passione, della morte e della risurrezione del Signore, Santo Sacrificio, Santa e Divina Liturgia, Santi Misteri, Santissimo Sacramento dell’altare, Santa Comunione» (Compendio del Catechismo della Chiesa cattolica n. 275)

    «L’Eucaristia è il cuore e il culmine della vita della Chiesa, poiché in essa Cristo associa la sua Chiesa e tutti i suoi membri al proprio sacrificio di lode e di rendimento di grazie offerto al Padre una volta per tutte sulla croce; mediante questo sacrificio egli effonde le grazie della salvezza sul suo corpo, che è la Chiesa» (Catechismo della Chiesa cattolica n. 1407)

    «In quanto memoriale della Pasqua di Cristo, l’Eucaristia è anche un sacrificio. Il carattere sacrificale dell’Eucaristia si manifesta nelle parole stesse dell’istituzione: “Questo è il mio Corpo che è dato per voi” e: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio Sangue, che viene versato per voi” (Lc 22,19-20). Nell’Eucaristia Cristo dona lo stesso corpo che ha consegnato per noi sulla croce, lo stesso sangue che egli ha “versato per molti, in remissione dei peccati” (Mt 26,28)» (Catechismo della Chiesa cattolica n. 1365)

    «L’Eucaristia è dunque un sacrificio perché ri-presenta (rende presente) il sacrificio della croce, perché ne è il memoriale e perché ne applica il frutto:

    [Cristo] “Dio e Signore nostro, […] si è immolato a Dio Padre una sola volta morendo sull’altare della croce per compiere una redenzione eterna: poiché, tuttavia, il suo sacerdozio non doveva estinguersi con la morte (Eb 7,24.27), nell’ultima Cena, “nella notte in cui veniva tradito” (1 Cor 11,23), […] [volle] lasciare alla Chiesa, sua amata Sposa, un sacrificio visibile (come esige l’umana natura), con cui venisse significato quello cruento che avrebbe offerto una volta per tutte sulla croce, prolungandone la memoria fino alla fine del mondo, e applicando la sua efficacia salvifica alla remissione dei nostri peccati quotidiani”» (Catechismo della Chiesa cattolica n. 1366)

    «Il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell’Eucaristia sono un unico sacrificio: “Si tratta infatti di una sola e identica vittima e lo stesso Gesù la offre ora per il ministero dei sacerdoti, egli che

    un giorno offrì se stesso sulla croce: diverso è solo il modo di offrirsi”. “E poiché in questo divino sacrificio, che si compie nella Messa, è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso Cristo, che “si offrì una sola volta in modo cruento” sull’altare della croce, […] questo sacrificio [è] veramente propiziatorio” (Catechismo della Chiesa cattolica n. 1367)

    «L’Eucaristia è anche il sacrificio della Chiesa. La Chiesa, che è il corpo di Cristo, partecipa all’offerta del suo Capo. Con lui, essa stessa viene offerta tutta intera. Essa si unisce alla sua intercessione presso il Padre a favore di tutti gli uomini. Nell’Eucaristia il sacrificio di Cristo diviene pure il sacrificio delle membra del suo corpo. La vita dei fedeli, la loro lode, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro, sono uniti a quelli di Cristo e alla sua offerta totale, e in questo modo acquistano un valore nuovo. Il sacrificio di Cristo riattualizzato sull’altare offre a tutte le generazioni di cristiani la possibilità di essere uniti alla sua offerta.

    Nelle catacombe la Chiesa è spesso raffigurata come una donna in preghiera, con le braccia spalancate, in atteggiamento di orante. Come Cristo ha steso le braccia sulla croce, così per mezzo di lui, con lui e in lui essa si offre e intercede per tutti gli uomini» (Catechismo della Chiesa cattolica n. 1368)

    «Tutta la Chiesa è unita all’offerta e all’intercessione di Cristo. Investito del ministero di Pietro nella Chiesa, il Papa è unito a ogni celebrazione dell’Eucaristia nella quale viene nominato come segno e servo dell’unità della Chiesa universale. Il Vescovo del luogo è sempre responsabile dell’Eucaristia, anche quando viene presieduta da un presbitero; in essa è pronunziato il suo nome per significare che egli presiede la Chiesa particolare, in mezzo al suo presbiterio e con l’assistenza dei diaconi. La comunità a sua volta intercede per tutti i ministri che, per lei e con lei, offrono il sacrificio eucaristico:

    Si ritenga legittima solo quell’Eucaristia che viene celebrata dal Vescovo, o da chi è stato da lui autorizzato. È attraverso il ministero dei presbiteri che il sacrificio spirituale dei fedeli viene reso perfetto perché viene unito al sacrificio di Cristo, unico mediatore; questo sacrificio, infatti, per mano dei presbiteri e in nome di tutta la Chiesa, viene offerto nell’Eucaristia in modo incruento e sacramentale, fino al giorno della venuta del Signore» (Catechismo della Chiesa cattolica n. 1369)

    «All’offerta di Cristo si uniscono non soltanto i membri che sono ancora sulla terra, ma anche quelli che si trovano già nella gloria del cielo. La Chiesa offre infatti il sacrificio eucaristico in comunione con la santissima Vergine Maria, facendo memoria di lei, come pure di tutti i santi e di tutte le sante. Nell’Eucaristia la Chiesa, con Maria, è come ai piedi della croce, unita all’offerta e all’intercessione di Cristo» (Catechismo della Chiesa cattolica n. 1370)

    «Il sacrificio eucaristico è offerto anche per i fedeli defunti “che sono morti in Cristo e non sono ancora pienamente purificati”, affinché possano entrare nella luce e nella pace di Cristo:

    Seppellite questo corpo dove che sia, senza darvene pena. Di una sola cosa vi prego: ricordatevi di me, dovunque siate, innanzi all’altare del Signore

    Poi [nell’anafora] preghiamo anche per i santi Padri e Vescovi e in generale per tutti quelli che si sono addormentati prima di noi, convinti che questo sia un grande vantaggio per le anime, per le quali viene offerta la supplica, mentre qui è presente la vittima santa e tremenda. […] Presentando a Dio le preghiere per i defunti, anche se peccatori, […] presentiamo il Cristo immolato per i nostri peccati, cercando di rendere clemente per loro e per noi il Dio amico degli uomini» (Catechismo della Chiesa cattolica n. 1371)

    «Sant’Agostino ha mirabilmente riassunto questa dottrina che ci sollecita ad una partecipazione sempre più piena al sacrificio del nostro Redentore che celebriamo nell’Eucaristia:

    Tutta quanta la città redenta, cioè l’assemblea e la società dei santi, offre un sacrificio universale […] a Dio per opera di quel Sommo Sacerdote che nella passione ha offerto anche se stesso per noi, assumendo la forma di servo, e costituendoci come corpo di un Capo tanto importante. […] Questo è il sacrificio dei cristiani: “Pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo” (Rm 12,5); e la Chiesa lo rinnova continuamente nel sacramento dell’altare, noto ai fedeli, dove si vede che, in ciò che offre, offre anche se stessa» (Catechismo della Chiesa cattolica n. 1372)

    «In quale modo la Chiesa partecipa al sacrificio eucaristico? Nell’Eucaristia, il sacrificio di Cristo diviene pure il sacrificio delle membra del suo Corpo. La vita dei fedeli, la loro lode, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro sono uniti a quelli di Cristo. In quanto sacrificio, l’Eucaristia viene anche offerta per tutti i fedeli vivi e defunti, in riparazione dei peccati di tutti gli uomini e per ottenere da Dio benefici spirituali e temporali. Anche la Chiesa del cielo è unita nell’offerta di Cristo» (Compendio del Catechismo della Chiesa cattolica n. 281)

    «Il sacerdote è libero di applicare la Messa per chiunque, sia per i vivi sia per i defunti» (can. 901 – Codice di diritto canonico)

    «Si enuncia un principio generale: è diritto del sacerdote applicare la Messa. Applicare, secondo la dottrina tradizionale, indica l’intenzione del sacerdote celebrante, il quale vuole che il frutto ministeriale della Messa vada a vantaggio soprattutto di una determinata persona o di una specifica finalità; non è quindi la celebrazione della Messa stessa che viene finalizzata a un’unica intenzione, ma solo il “frutto ministeriale” del sacerdote. Riguardo ai frutti che dalla Messa derivano ai fedeli, si possono distinguere: 1) il frutto generale: in quanto azione di Cristo e della Chiesa, la Messa è offerta per le necessità di tutta la Chiesa e di tutti i fedeli sia vivi che defunti; 2) il frutto dei fedeli: in tutti coloro che in qualsiasi modo partecipano alla celebrazione; 3) il frutto personale: nel sacerdote che celebra degnamente; 4) il frutto ministeriale: è la finalità specifica che il celebrante intende dare (“applicare”) alla Messa (cf F. Cappello, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, I, Torino 19627, pp. 472-475). È legittimo che il sacerdote riceva un’offerta in denaro per applicare secondo l’intenzione dell’offerente (à cann. 945-958). L’applicazione della Messa secondo una determinata intenzione (con o senza offerta) non richiede di utilizzare i formulari del messale per quella intenzione» (aa.vv. (ed.), Codice di diritto canonico commentato, Ancora, Milano 20014, p. 772)

    «I fedeli che danno l’offerta perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione, contribuiscono al bene della Chiesa, e mediante tale offerta partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere» (can. 946 – Codice di diritto canonico)

    «È nella costante tradizione della Chiesa che i fedeli, spinti dal loro senso religioso ed ecclesiale, vogliano unire, per una più attiva partecipazione alla Celebrazione Eucaristica, un loro personale concorso, contribuendo così alle necessità della Chiesa, e particolarmente al sostentamento dei suoi ministri. Ciò stesso accade secondo lo spirito delle parole del Signore: chi lavora ha diritto alla sua ricompensa (Lc 10, 7), richiamato dall’Apostolo Paolo nella prima Lettera a Timoteo (5, 18) e nella prima ai Corinzi (9, 7-14).

    Tale uso, col quale i fedeli si associano più intimamente a Cristo offerente e ne percepiscono frutti più abbondanti, è stato non solo approvato, ma anche incoraggiato dalla Chiesa che lo considera come una specie di segno di unione del battezzato con Cristo, nonché del fedele con il sacerdote, il quale proprio in suo favore svolge il suo ministero» (Paolo PP. VI, M.p. Firma in traditione, 13 giugno 1974, in Acta Apostolicae Sedis n. 66 [1974] p. 308, trad. nostra).

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